1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall' del T.U. bancario. La Banca d'Italia può vietare, sentita la Consob, l'impiego di agenti collegati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d'Italia, sentita la Consob, comunica l'impiego di agenti collegati all'autorità competente dello Stato membro ospitante in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del comma 4.
2. Le banche italiane possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 4.
3. Alla prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli del T.U. bancario.
4. La Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformità con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Note all'articolo
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
L'articolo stabilisce che le banche italiane possono operare in altri Stati dell'Unione europea esercitando il diritto di stabilimento tramite succursali o agenti collegati, oppure in regime di libera prestazione di servizi. La Banca d'Italia, sentita la Consob, ha il potere di vietare l'uso di agenti collegati per carenze organizzative o finanziarie della banca e provvede alle relative comunicazioni alle autorità dello Stato ospitante. Per quanto riguarda l'attività svolta in Stati non appartenenti all'UE, la norma rinvia alla disciplina specifica del Testo Unico bancario. Infine, spetta alla Banca d'Italia definire le modalità e le procedure applicative in conformità alle regole del Meccanismo di Vigilanza Unico.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina le condizioni e i canali attraverso cui le banche italiane possono offrire servizi e attività di investimento all'estero, sia all'interno dell'Unione europea che in Paesi terzi, garantendo la vigilanza delle autorità competenti.
A chi si applica
Si applica alle banche italiane che intendono prestare servizi o attività di investimento (con o senza servizi accessori) al di fuori del territorio nazionale.
Esempio pratico
Una banca con sede in Italia decide di offrire consulenza e negoziazione di strumenti finanziari in Francia aprendo una succursale o avvalendosi di un agente collegato locale. Prima di procedere, l'operazione segue le procedure e i requisiti stabiliti dalla Banca d'Italia, la quale verifica che la situazione patrimoniale e organizzativa della banca sia adeguata.
Adempimenti e conseguenze
La Banca d'Italia, sentita la Consob, deve comunicare l'impiego di agenti collegati all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Inoltre, la Banca d'Italia può vietare l'impiego di agenti collegati qualora rilevi inadeguatezze nelle strutture organizzative o nella situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca.
Cosa è cambiato
L'articolo è stato modificato prima dal Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (che ha modificato il comma 1) e successivamente dal Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (che ne ha disposto la modifica complessiva).
Domande frequenti
La Banca d'Italia può impedire a una banca italiana di utilizzare agenti collegati all'estero?Sì, la Banca d'Italia, sentita la Consob, può vietare l'impiego di agenti collegati per motivi legati all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca.
Come possono operare le banche italiane negli altri Stati dell'Unione europea?Possono prestare servizi di investimento sia mediante l'esercizio del diritto di stabilimento (con succursali o agenti collegati nello Stato ospitante) sia in regime di libera prestazione di servizi (anche con agenti collegati stabiliti in Italia).
Quali regole si applicano se una banca italiana vuole prestare servizi di investimento in uno Stato non UE?Per le attività e i servizi di investimento prestati in Paesi non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 16 del T.U. bancario.