Capo II

Art. 16

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

In vigore dal 30 nov 2021
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall', comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall', quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell', comma 2. 2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una società di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall', comma 2. 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l', commi 6 e 7. 4. La Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall', comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall', quando, ai sensi dell', comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società. 4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall', quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto può intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell', comma 2.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-16

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