Art. 79 novies.3
Liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 31 gen 2024
1.Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:
a) quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell', paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23;
b) quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o più Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli , ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-79-novies-3