Art. 80
AbrogatoAttività di gestione accentrata di strumenti finanziari
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-80
Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari
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Questo articolo regolava originariamente l'attività di gestione accentrata degli strumenti finanziari nell'ordinamento finanziario italiano. Nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ai suoi commi da parte di successivi decreti legislativi. Attualmente la disposizione non è più in vigore, essendo stata interamente abrogata dal decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176.
La norma disciplinava l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari prima di essere formalmente abrogata dal legislatore.
La disposizione non è più applicabile in quanto abrogata; in precedenza riguardava i soggetti che svolgevano l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.
Un operatore o intermediario che oggi intenda svolgere attività di gestione accentrata non fa più riferimento a questo specifico articolo, poiché la norma è stata formalmente eliminata dall'ordinamento.
Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ha modificato i commi 4 e 6 dell'articolo 80. Successivamente, il D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 ha apportato modifiche ai commi 3 e 4, oltre ad altri interventi specificati all'art. 14. In seguito, il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 ha modificato ulteriormente l'articolo. Infine, il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 ne ha disposto la totale abrogazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.