Art. 79 novies.2
Amministrazione straordinaria
In vigore dal 31 gen 2024
1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, può disporre le misure indicate all', paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalità indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia può altresì disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli , commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli , comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilità del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-79-novies-2