Sez. II
Art. 126 bis
Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera
In vigore dal 29 apr 2026
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro due giorni nel caso di convocazione ai sensi dell', comma 3, o dell', comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.... PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell', comma 3, o dell', comma 2.
2. I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel caso di convocazione ai sensi dell', comma 3, o dell', comma 2, ovvero entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione ai sensi dell', comma 2. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'. Della presentazione di tali proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all', comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell', comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell', comma 3.
2-bis. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, fermo quanto previsto dall', comma 3, e sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all', comma 1.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all', comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi del comma 2 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo rispettivamente previsto dai commi 1 e 2. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all', comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi dei commi 1 e 2, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall', comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformita' alle stesse".
Le tue annotazioni
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