1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile e nel presente decretoper l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.
Note all'articolo
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."