Sez. II
Art. 127 ter
Diritto di porre domande prima dell'assemblea
In vigore dal 29 apr 2026
1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.
1-bis L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell', comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purchè entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell', comma 2.
2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel quarto periodo del comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.
3-bis. Qualora l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'.1, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell', comma 2, entro il quale le domande devono pervenire alla società. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera c)) che la presente modifica "si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020".
- Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformita' alle stesse".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-127-ter