Sez. II
Art. 127 bis
Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso
In vigore dal 20 mar 2010
1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui
favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell', comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto
dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all', comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è
considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.
3. La presente disposizione si applica anche alle società
italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-127-bis