Capo I

Art. 62 undecies

Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

In vigore dal 6 mar 2026
1. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'attività, o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-62-undecies

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