Titolo II

Art. 28

Disciplina dei permessi di ricerca

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il decreto di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge. 2. Il programma deve comprendere il completamento della eventuale perforazione in corso o l'esecuzione di una perforazione da iniziare entro 60 mesi dalla comunicazione del permesso. 3. Il decreto di attribuzione indica l'estensione del permesso, che non può comunque superare 750 chilometri quadrati. 4. La durata dei permessi è di 6 anni non prorogabili, salvo il disposto dell', comma 6, della legge n.9 del 1991. 5. Al termine del terzo anno l'area è ridotta del 25%. 6. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attività per le quali non è stata attivata la procedura di cui agli o 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 526, l'inizio dei lavori è subordinato alle procedure dell' del citato decreto presidenziale n. 526 del 1994.
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Disciplina dei permessi di ricerca (Art. 28 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.) — Testo vigente | Portale Normativo