Titolo II

Art. 32

Disciplina delle concessioni di stoccaggio

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge. 2. Il provvedimento indica la durata della concessione, che non può superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti. 3. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all' della legge 26 aprile 1974, n.170, decorre dal 1o gennaio 1997; le aliquote sono determinate ai sensi dell'. 4. Alle concessioni di stoccaggio si applicano le disposizioni di cui all', comma 6.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-32

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