Titolo I
Art. 13
Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio
In vigore dal 21 giu 2000
(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di
stoccaggio)
1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di venti anni; l'estensione della concessione non può superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.
2. Al comma 8 dell' della legge n.9 del 1991 le parole "due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni dal rilascio della proroga decennale".
3. All' della legge n. 9 del 1991 è aggiunto, infine, il seguente comma:
"11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate.".
4. I titolari di concessioni contigue possono chiedere l'unificazione o la modifica del confine dei rispettivi titoli al fine di razionalizzare lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti in essi ricadenti.
5. La durata della concessione di stoccaggio è di 20 anni.
6. Il titolare o i contitolari di una concessione di coltivazione o di stoccaggio possono trasferirne la titolarità o cederne quote; il trasferimento della concessione, o di quote di titolarità, è consentito previa autorizzazione del Ministero, sentiti gli altri contitolari. Le quote di titolarità di una concessione di stoccaggio possono essere diverse da quelle della relativa concessione di coltivazione, fermo restando che il rappresentante unico della concessione di coltivazione deve coincidere con il rappresentante unico dei contitolari della relativa concessione di stoccaggio.
7. I giacimenti di sostanze minerali la cui concessione di coltivazione sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui agli , in quanto applicabili.
8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i titolari di concessioni di stoccaggio presentano all'UNMIG ed alla Sezione competente il programma di stoccaggio che intendono svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di gas naturale previsti nelle fasi di immissione e di erogazione; il programma è corredato da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di gas naturale immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.
9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacità di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacità delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-13