Titolo I
Art. 8
Inadempienze nell'attuazione dei programmi
In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei casi di inadempienza o ingiustificato ritardo nell'attuazione dei programmi di cui all' il Ministero, previa contestazione del fatto, procede a dichiarare la decadenza dei titolari, comminando altresì una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al 10% del costo previsto dei lavori non realizzati, e comunque non inferiore ai trenta milioni e non superiore a lire centoottanta milioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-8