Titolo I
Art. 3
Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
In vigore dal 29 dic 1996
(Apertura di aree per la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi)
1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n.613, di seguito denominata legge n.613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
3. L'accesso alle attività di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facoltà di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attività di cui all' a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-3