Titolo I
Art. 5
Criteri di selezione tra domande concorrenti
In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei casi di cui all', la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti è effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri:
a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;
b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonché alle perforazioni previste;
c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;
d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi.
2. Il Ministero, nella selezione, tiene altresì conto sia dell'affidabilità tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca.
3. Non sono considerati nella valutazione dei programmi di lavoro gli impegni assunti in modo non vincolante.
4. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi si tiene conto della capacita tecnica ed economica dei richiedenti rapportata agli impegni programmati.
5. Non è consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.
6. I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-5