Titolo I
Art. 7
Durata del permesso di ricerca
In vigore dal 29 dic 1996
1. Quando è necessario per completare l'attività di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può ottenere una prima proroga triennale se ha realizzato interamente, salvo documentati casi di forza maggiore, il programma lavori approvato all'atto del conferimento, rispettando le eventuali prescrizioni di salvaguardia ambientale stabilite nel decreto di conferimento; nella domanda di proroga il richiedente dichiara di aver ottemperato alle disposizioni e alle eventuali prescrizioni in materia ambientale; non è considerata causa di forza maggiore l'intervenuta necessità di ulteriori indagini preliminari alla perforazione.
2. Il programma relativo al primo triennio di proroga deve prevedere la perforazione di un pozzo esplorativo.
3. Il titolare può ottenere una seconda proroga triennale con le modalità di cui al comma 1 se ha realizzato il programma dei lavori approvato all'atto della prima proroga e se le possibilità minerarie residue dell'area giustificano la proroga stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-7