Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 dic 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 50 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n, 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica ed essendo trascorso il termine previsto dall', comma 4, della citata legge n. 52 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
a) autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG;
b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione;
c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge n.6 del 1957;
d) BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n.6 del 1957.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-1