Titolo II

Art. 33

Accesso ai dati

In vigore dal 29 dic 1996
1. Entro un mese dall'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI comunica al Ministero quali perforazioni e rilievi geofisici inclusi nell'elenco di cui all' ricadono nelle aree non riattribuitegli in permesso o concessione, indicando il costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso, per i rilevamenti geofisici. 2. I dati sulle perforazioni ricadenti nelle aree non riattribuite sono messi a disposizione degli interessati prescindendo dai termini di cui agli della legge n.613 del 1967. 3. I rilievi geofisici relativi alle aree non riattribuite sono messi a disposizione dall'ENI, direttamente o tramite società controllate, per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, prescindendo dai termini di cui agli della legge n.613 del 1967, e assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati geofisici, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso. 4. Delle modalità di accesso ai dati di cui ai commi 2 e 3 è dato avviso mediante pubblicazione nel BUIG.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-33

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Accesso ai dati (Art. 33 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.) — Testo vigente | Portale Normativo