Titolo II
Art. 29
Attribuzione delle concessioni di coltivazione
In vigore dal 29 dic 1996
1. Le concessioni di coltivazione sono attribuite con decreto del Ministero sulle aree in cui lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o qualora ricorrano le condizioni di cui all' della legge n.9 del 1991, come modificato dal presente decreto.
2. Le domande di concessione sono presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-29