Titolo II

Art. 31

Attribuzione delle concessioni di stoccaggio

In vigore dal 29 dic 1996
1. Le concessioni di stoccaggio sono attribuite con provvedimento del Ministero sulle aree in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto le attività di stoccaggio sono già in atto o qualora ricorrano le condizioni di cui all' della legge 26 settembre 1974, n.170. 2. Le domande devono essere presentate contestualmente alle domande di concessione di coltivazione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-31

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Attribuzione delle concessioni di stoccaggio (Art. 31 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.) — Testo vigente | Portale Normativo