Titolo II

Art. 25

Disciplina dei titoli minerari

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente decreto, per l'attribuzione dei titoli di cui all' si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti. 2. Dopo l'attribuzione dei titoli minerari si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti.
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Disciplina dei titoli minerari (Art. 25 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.) — Testo vigente | Portale Normativo