Titolo I

Art. 21

Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 29 dic 1996
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai sensi dell'. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di versamento delle aliquote in conformità alle norme del presente decreto. 3. Nel caso di concessione ricadente nel territorio di più regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-21

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Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano (Art. 21 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.) — Testo vigente | Portale Normativo