Titolo II

Art. 24

Attribuzione di titoli minerari

In vigore dal 29 dic 1996
1. Nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, l'ENI ha diritto di ottenere dal Ministero l'attribuzione di permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione e di stoccaggio a salvaguardia dei diritti maturati in regime di esclusiva, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo. 2. I titoli minerari sono attribuiti con decorrenza dal 1o gennaio 1997 all'ENI, che li esercita direttamente o a mezzo di società controllate o collegate. 3. I provvedimenti di attribuzione dei titoli minerari sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alle Amministrazioni interessate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-24

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Attribuzione di titoli minerari (Art. 24 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.) — Testo vigente | Portale Normativo