Titolo II

Art. 23

Cessazione dei regimi di esclusiva

In vigore dal 29 dic 1996
1. A decorrere dal 1o gennaio 1997 cessano i seguenti regimi di esclusiva previsti in favore dell'Ente nazionale idrocarburi S.p.A., di seguito denominato ENI, nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di cui all', comma 1, numero 1, della legge n.136 del 1953; b) costruzione ed esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali, di cui all', comma 1, numero 2, della legge n. 136 del 1953; c) stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi, di cui all' della legge 26 aprile 1974, n.170. 2. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e il diritto alla prosecuzione delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in corso al 31 dicembre 1996 restano validi fino al completamento dei relativi procedimenti di attribuzione dei titoli minerari di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cessazione dei regimi di esclusiva (Art. 23 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.) — Testo vigente | Portale Normativo