Capo IV

Art. 55

Inclusione ed esclusione dalle aliquote

In vigore dal 25 apr 2026
1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell' abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento. 2.Il personale appartenente ai ruoli 'ispettorì e 'sovrintendentì è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse: a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità. 3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all', ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi, affinché si proceda al loro scrutinio nell'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la medesima anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-55

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