Capo IV

Art. 57

Avanzamento ad anzianità

In vigore dal 7 lug 2017
Avanzamento "ad anzianità" 1. L'avanzamento "ad anzianità" avviene secondo le modalità di cui all', attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti: a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 2. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto. 3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianità" è promosso, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza..., a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo