Capo IV
Art. 57
Avanzamento ad anzianità
In vigore dal 7 lug 2017
Avanzamento "ad anzianità"
1. L'avanzamento "ad anzianità" avviene secondo le modalità di cui all', attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianità" è promosso, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza..., a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-57