Capo IV

Art. 59

Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti già giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perché, essendo stati raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perché in aspettativa per motivi di infermità, sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché deceduti ovvero perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.... Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all', comma 4, del decreto di inquadramento. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-59

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