Titolo IVCapo I

Art. 64

Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti"

In vigore dal 1 set 1995
1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all', comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo "sovrintendenti": a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio; b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso; c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati. 2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, aventi a tale data l'anzianità prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo i criteri di cui al comma 1. 3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo "appuntati e finanzieri", conservando la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-64

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