Titolo IV›Capo I
Art. 63
Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanzieri"
In vigore dal 1 set 1995
1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo , gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita e secondo le modalità di cui al successivo , nel ruolo "appuntati e finanzieri".
2. Gli allievi finanzieri frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui ai comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.
3. Gli appartenenti al ruolo "finanzieri ed appuntati" di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53, nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, così come sostituito dall' della legge 5 dicembre 1978, n. 786, ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, al venir meno delle cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo "finanzieri e appuntati" con la medesima anzianità che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-63