Capo II
Art. 5
Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri"
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.
1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-5