Capo IV
Art. 10
Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"
In vigore dal 7 lug 2017
Avanzamento degli appartenenti al
Ruolo "appuntati e finanzieri"
1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo... di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui agli .
3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero è stato espresso parere contrario ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché i periodi di detrazione e riduzione di anzianità.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza....
8. La promozione del militare è sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Comandante generale.... In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianità o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-10