Capo III

Art. 9

Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"

In vigore dal 7 lug 2017
Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. 1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo. 1-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo , commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-9

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