Capo III
Art. 9
32 / 113Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"
In vigore dal 7 lug 2017
Stato degli appartenenti al ruolo
"appuntati e finanzieri"
1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo , commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-9