Capo IV
Art. 11
Esclusione dalla valutazione
In vigore dal 17 nov 2018
1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:
a) sospeso dall'impiego;
b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità;
viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all' e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-11