Capo IV
Art. 11
77 / 113Esclusione dalla valutazione
In vigore dal 25 apr 2026
1. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzierì è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all' e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-11