Capo IV

Art. 58

Avanzamento "a scelta"

In vigore dal 20 feb 2020
1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalità di cui all', attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte dell'ispettore interessato, dei requisiti specificati all', comma 1. 1-bis. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto. 2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono così determinate: a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto; b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno; c) la seconda metà del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell', viene promossa, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima metà del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo. 2-bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all', comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 15-duodecies) che "Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-58

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