Capo IV

Art. 53

Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami

In vigore dal 10 apr 2001
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-53

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