Capo III›Sez. II
Art. 48
Modalità del corso
In vigore dal 20 feb 2020
1. Per l'avvio e lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli , comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. Ai fini del presente comma, il periodo indicato all', comma 2, lettera c), è pari a un sesto della durata del corso.
2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, è conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all' del presente decreto;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, è conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.
3. Il conferimento della nomina a maresciallo è sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all', comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.
4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-48