Capo III›Sez. II
Art. 46
Modalità dei concorsi interni
In vigore dal 20 feb 2020
1. Nei bandi di concorso di cui all', comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli indicati nel bando;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore anzianità anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un nono della durata del corso di cui all', tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-46