Capo IIISez. III

Art. 50

Stato giuridico degli appartenenti al ruolo "ispettori"

In vigore dal 1 set 1995
1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "stato dei sottufficiali", purchè non siano in contrasto, o comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.
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