Capo IV

Art. 54

Determinazione aliquote di avanzamento

In vigore dal 17 nov 2018
1. Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno. 1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-54

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