1. Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno.
1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.