Capo IV
Art. 54
83 / 113Determinazione aliquote di avanzamento
In vigore dal 17 nov 2018
1. Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno.
1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-54