Capo IV
Art. 53
82 / 113Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami
In vigore dal 10 apr 2001
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-53