Art. 55 · Inclusione ed esclusione dalle aliquote
Capo IV

Art. 55

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Inclusione ed esclusione dalle aliquote

In vigore dal 17 nov 2018
1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell' abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento. 2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato; c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado; d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità. 3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all', ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi..., affinché si proceda al loro scrutinio nell'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la medesima anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-55