Art. 9

In vigore dal 5 ago 1994
1. Il primo comma dell'art. 686 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-9

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Art. 9 Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. — Testo vigente | Portale Normativo