Art. 10
In vigore dal 5 ago 1994
1. L' della legge 23 gennaio 1941, n. 166, è sostituito dal seguente:
". - 1. Le violazioni all' sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-10