Art. 11

In vigore dal 5 ago 1994
1. L' della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, è sostituito dal seguente: ". - 1. Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza autorizzazione dell'autorità competente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. — Testo vigente | Portale Normativo