Art. 8
In vigore dal 5 ago 1994
1. All'art. 663 del codice penale è aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-8