Art. 6
In vigore dal 5 ago 1994
1. Il secondo comma dell'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-6